Premessa
Molto spesso gli istituti scolastici ci chiedono chiarimenti circa la validità dell’autorizzazione alle uscite didattiche (o di altri tipi di consensi e autorizzazioni) fornita dai genitori attraverso la spunta di conferma su una circolare pubblicata sul registro elettronico, in luogo della tradizionale firma autografa su moduli cartacei.
In questo breve articolo proveremo a riassumere il contesto normativo e a dare un parere circostanziato sulla questione.
Riferimenti normativi
- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), in particolare:
- Art. 20, comma 1-bis: il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 del codice civile se vi è una forma di identificazione informatica dell’autore e l’integrità è garantita.
- Art. 21, comma 1: il documento informatico sottoscritto con firma elettronica, anche semplice, è idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta, salvo i casi per cui la legge richieda la firma digitale o qualificata.
- Art. 64: riconosce valore legale ai sistemi di autenticazione informatica, compresi SPID, CIE e credenziali rilasciate da soggetti pubblici.
- Linee guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici (2021): riconoscono che le manifestazioni di volontà espresse tramite autenticazione informatica personale possono assumere valore di firma elettronica semplice, se tracciate e conservate correttamente.
- Pareri del Garante per la protezione dei dati personali, tra cui:
- Parere del 14 giugno 2018, doc. web n. 9018835: il Garante riconosce la legittimità dell’uso del registro elettronico per le comunicazioni scuola-famiglia, inclusa la gestione di autorizzazioni e consensi, purché siano rispettati i principi di sicurezza, tracciabilità e accesso personale.
- Chiarimenti su firme elettroniche e processi digitali nella P.A. (in vari provvedimenti successivi): il Garante ha ribadito che l’autenticazione personale mediante credenziali individuali costituisce una modalità idonea a ricondurre l’azione all’autore, anche in assenza di firma grafometrica o digitale.
Valutazione
L’autorizzazione espressa dal genitore mediante spunta nel registro elettronico, una volta effettuato l’accesso con credenziali personali (SPID, CIE o account nominale assegnato dal sistema), costituisce a tutti gli effetti una firma elettronica semplice ai sensi dell’art. 21 CAD.
Tale modalità infatti:
- consente l’identificazione certa dell’autore dell’atto;
- assicura la tracciabilità dell’operazione (data, ora, evento registrato nei log di sistema);
- collega in modo stabile la manifestazione di volontà al documento (circolare o modulo digitale).
Quando il sistema prevede, oltre alle credenziali di accesso, anche l’inserimento di un PIN aggiuntivo per confermare l’autorizzazione, tale misura incrementa ulteriormente il livello di sicurezza e la forza probatoria del consenso, poiché introduce un fattore di autenticazione ulteriore e una precisa espressione di volontà e di consapevolezza, idonei a qualificare la firma elettronica come “avanzata” nel senso funzionale del CAD.

Conclusioni
Alla luce delle norme richiamate e dei pareri del Garante:
- la manifestazione di consenso resa tramite spunta nel registro elettronico da un genitore autenticato con credenziali personali è pienamente valida e giuridicamente efficace;
- non è necessario acquisire una firma autografa su modulo cartaceo, purché il sistema informatico garantisca l’identificazione dell’utente, la tracciabilità e la conservazione immodificabile del consenso;
- l’eventuale richiesta di un PIN aggiuntivo rappresenta una buona prassi, utile a rafforzare l’autenticità e la non ripudiabilità dell’autorizzazione.
Si raccomanda che il registro elettronico conservi in modo stabile la prova dell’operazione (log di sistema, data, utente e valore della spunta) all’interno del fascicolo digitale dell’attività didattica.







